Rischio paralisi da Valutazione d’impatto ambientale: “MinAmbiente faccia chiarezza”

  • 3 Dicembre 2014

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L'entrata in vigore del decreto Competitività ha lasciato un vuoto normativo in materia di assoggettabilità a Verifica di Impatto Ambientale che rischia di paralizzare le rinnovabili e non solo. ANEV chiede al Ministero dell'Ambiente di fare chiarezza.

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L’emanazione della legge n. 116/2014 di conversione del DL 91/2014 (c.d. DL Competitività), ha dato luogo a interpretazioni non univoche in materia di assoggettabilità a Verifica di Impatto Ambientale per gli impianti eolici (ma in genere rischia di paralizzare un’ampio spettro di progetti che va ben oltre il mondo degli impianti a rinnovabili, si veda QualEnergia.it, Valutazione impatto ambientale, il decreto Competitività rischia di bloccare l’Italia, ndr). Solo l’emanazione di un Decreto o di una nota da parte del Ministero dell’Ambiente potrà fare chiarezza.

“È stata data interpretazione errata della Legge n. 116/2014 – spiega l’ANEV, associazione nazionale energia del vento, in una nota stampa – nella parte in cui essa modifica l’art. 6 del D.lgs. 152/06, che secondo alcune Regioni sembra abbia temporaneamente soppresso le soglie dimensionali da applicarsi per l’assoggettamento alla procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti elencati nell’allegato IV del D.lgs. 152/06, s.m.i., fino all’emanazione di un Decreto Ministeriale e che nella sua attuale formulazione, non consentirebbe più alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano (per i progetti di cui all’allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette) di determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali (sulla base degli elementi di cui all’allegato V) criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità”.

Secondo l’ANEV “non è corretto ritenere che la Legge n. 116/2014 abbia soppresso le soglie minime di riferimento per l’assoggettamento alla procedura di screening, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale”. Queste soglie (di cui all’allegato IV al D.lgs. 152/06), infatti, rimangono valide ed efficaci sino all’emanazione del nuovo decreto, per le seguenti ragioni:

  • la modifica all’art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/06 fa espressamente salvo “quanto disposto nell’allegato IV” sino all’entrata in vigore del nuovo decreto.
  • non viene, peraltro, abrogato il comma 8 dell’art. 6 del D.lgs. 152/06 (“riduzione delle soglie minime delle soglie dell’allegato IV se i progetti ricadono nelle aree naturali protette”). Anzi, viene espressamente previsto che tali disposizioni non si applicheranno più a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo decreto.

Quindi – prosegue l’associazione – se è ancora valida una disposizione che disciplina la riduzione delle soglie minime in alcuni casi, ciò, evidentemente, significa che le soglie ci sono ancora. Se, paradossalmente, fossero state soppresse le soglie minime per i progetti di cui all’allegato IV, di fatto moltissime attività risulterebbero ad oggi del tutto bloccate (ad esempio: riforestazione, irrigazione e drenaggio delle terre, impianti di allevamento di animali, esercizi alberghieri, etc. etc.)

“È richiesto un tempestivo intervento del Ministero dell’Ambiente, come indicato nella legge – argomenta l’ANEV – in quanto le Regioni stanno già interpretando la norma in maniera disomogenea e discriminatoria”.

È il caso della Regione Sardegna dove è stato recentemente sequestrato un impianto minieolico da 60 kW appunto perché realizzato senza VIA, o senza aver espletato la procedura di screening. L’assenza di una normativa certa in materia – conclude l’associazione – porterà alla paralisi del settore e penalizzerà le aziende che fino ad oggi hanno operato nel rispetto delle regole e dei vincoli, ledendo peraltro diritti acquisiti. Tale incertezza comporta la fuga degli investimenti all’estero, perdita di credibilità del Paese e la perdita di posti di lavoro.

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