SEU: nuove regole rischiano di escludere ospedali e includere inceneritori?

Le regole del GSE “potrebbero consentire anche gli inceneritori di godere dei benefici riservati ai Sistemi efficienti di utenza”, mentre una definizione Aeeg “potrebbe impedire a centri commerciali, aeroporti od ospedali di poter divenire clienti di SEU”. Un'interrogazione parlamentare.

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Le regole attuative che il GSE sta scrivendo sui sistemi efficienti di utenza, “ampliando impropriamente” la definizione di SEU, potrebbero consentire di godere dei benefici riservati a questa configurazione anche agli inceneritori e ai cementifici che bruciano rifiuti, mentre la delibera scritta dall’Autorità per l’energia sarebbe troppo restrittiva nella definizione di “Unità di consumo”, impedendo in questo modo di poter divenire clienti di SEU a utenze come centri commerciali, aeroporti od ospedali. È questa in sintesi la denuncia fatta in un’interrogazione parlamentare al ministro dello Sviluppo economico presentata ieri dal senatore M5S Gianni Girotto e altri due colleghi (link in fondo).

Come anticipato, nel mirino degli interroganti ci sono le norme attuative sui Sistemi Efficienti di Utenza, la configurazione impiantistica che favorisce l’autoconsumo da rinnovabili o impianti cogenerativi, con la quale i lettori di QualEnergia.it dovrebbero avere ormai una certa familiarità (si veda il nostro Speciale Tecnico a riguardo).

Come sappiamo, il SEU è definito dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (all’articolo 2, comma 1, lettera t ) come un  sistema in cui un impianto (<20MW) alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento (…) è direttamente connesso (…) all’impianto per il consumo di un solo cliente finale (…)”.

Secondo gli interroganti, la deliberazione dell’Aeegsi che norma questi impianti (578/2013/R/eel, allegato in basso) però interpreterebbe in maniera troppo restrittiva quanto stabilito dal decreto del 2008. In particolare oggetto delle critiche è la definizione di “Unità di Consumo” adottata nella delibera (all’articolo 1, comma 1.1, lettera pp ), che stabilisce tra le altre cose che le diverse unità immobiliari che possono costituire l’unità di consumo, oltre ad essere “localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo” e “nella piena disponibilità della medesima  persona giuridica” siano “utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio”.

Questa definizione, secondo gli interroganti, potrebbe escludere dai benefici tariffari spettanti ai SEU molte infrastrutture logistiche o di servizi quali centri commerciali, mercati generali, interporti, aeroporti, ospedali, fiere, strutture pubbliche e private di servizi, porti, ecc., “che spesso costituiscono un unico cliente finale (in quanto caratterizzate da un’unica rete elettrica e un’unica bolletta), sebbene siano presenti al loro interno più attività commerciali distinte (ad esempio in un ospedale o in un aeroporto possono insistere bar, ristoranti e negozi nella medesima area)”. Tali attività – si osserva – “pur offrendo diversi prodotti finali e/o servizi, concorrono congiuntamente con la ‘finalità produttiva’ dell’infrastruttura”, per cui “un’interpretazione restrittiva di ‘unico prodotto finale e/o servizio’ potrebbe comportarne l’ingiustificata e incoerente esclusione” dai benefici tariffari previsti per i SEU/SEESEU.

Seconda denuncia, come detto, quella sulle regole applicative che il GSE ha messo in consultazione, che secondo gli interroganti potrebbero permettere anche a impianti che bruciano rifiuti di rientrare nei SEU.  Il paragrafo 2.6.4 delle regole proposte (in allegato in basso) infatti, se da un parte specifica che non è possibile richiedere la qualifica di SEU/SEESEU “nel caso in cui nel Sistema siano presenti impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili che non siano riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento”, dall’altra dice che è possibile richiedere la qualificanel caso in cui nel Sistema siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili), ai sensi delle normative vigenti alla rispettiva data di entrata in esercizio dell’impianto, la cui quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile è inferiore al 5% o al 15% nel caso di impianti ibridi solare termodinamici. In questi casi, difatti, l’energia elettrica complessivamente prodotta dall’impianto è considerata come energia elettrica rinnovabile”.

Per questo nell’interrogazione si chiede “se il ministro in indirizzo ritenga, entro i limiti di propria competenza, i requisiti previsti dalla deliberazione 578/2013/R/eel, con particolare riferimento alla definizione di ‘Unità di Consumo’, coerenti con i principi della normativa primaria nazionale definita dal decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa comunitaria definita dalla direttiva 2012/27/UE” e “se ritenga, per quanto di competenza, che, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 115 del 2008, i contenuti del paragrafo 2.6.4. delle regole applicative amplino impropriamente la possibilità di richiedere la qualifica SEU e quindi di godere dei relativi benefici tariffari ai sistemi in cui siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti anche non rinnovabili), tenuto conto che potrebbero beneficiarne anche gli inceneritori ed assimilati (NCTT: gassificazione, pirolisi, plasma)”.

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