Teleriscaldamento: servizio pubblico locale o no?

  • 16 Giugno 2014

CATEGORIE:

Il Tar Lombardia in una sentenza conferma che, in materia di teleriscaldamento, in assenza di chiare indicazioni normative, ogni singola fattispecie è suscettibile di essere valutata diversamente dalle altre. A seconda dei casi il teleriscaldamento può essere o meno considerato un servizio pubblico locale.

ADV
image_pdfimage_print

Il Tar Lombardia (in allegato sentenza n.1217 del 9 maggio 2014) ha confermato che, in materia di teleriscaldamento, in assenza di chiare indicazioni normative, ogni singola fattispecie è suscettibile di essere valutata diversamente dalle altre, con particolare riguardo alla qualificazione o meno del Teleriscaldamento “TLR” come servizio pubblico e alla necessità o meno dell’indizione di una gara, da parte delle Amministrazioni comunali, per affidarne o consentirne la realizzazione.

Nel caso di specie, il giudice amministrativo ha dato ragione alla ricorrente, Milanofiori Energia S.p.A., annullando il provvedimento con cui il Comune di Assago aveva rigettato l’istanza di detta società finalizzata a ottenere l’autorizzazione a installare nel sottosuolo pubblico le tubazioni del teleriscaldamento volte a collegare una centrale già esistente al vicino comprensorio di Milanofiori.

Il collegio giudicante, per giungere a tale decisione, ha effettuato un lungo e interessante excursus sulla nozione di servizio pubblico e sul servizio di teleriscaldamento e non ha mancato di valorizzare appieno anche i recenti esiti dell’indagine conoscitiva svolta in materia di TLR dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, concludendo nel senso che, a seconda dei casi, in alcune zone e in relazione alle caratteristiche concrete del mercato territoriale di riferimento un’attività, come quella di teleriscaldamento, può essere considerata un servizio pubblico locale e in altre invece no.

Nel caso specifico, sottoposto all’esame del Tar, il giudice ha quindi ritenuto di non poter qualificare l’attività di TLR come servizio pubblico, visto che il servizio di teleriscaldamento si configurerebbe quale attività di libero, mercato, perché non pianificato dall’amministrazione comunale. Se il TLR va considerato servizio pubblico, afferma la sentenza, questo dovrebbe essere “eventualmente e obbligatoriamente affidato nelle forme di legge mediante una gara da evidenza pubblica”.

La sentenza del Tar (pdf)

ADV
×