Stufe a pellet: quando l’IVA è al 10%. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

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La stufa a pellet gode dell'IVA agevolata al 10% solo quando è utilizzata per riscaldare il liquido che alimenta il sistema di riscaldamento degli ambienti e dell'acqua sanitaria, oppure, come parte della prestazione di servizi, se installata nell'ambito di una ristrutturazione.

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La stufa a pellet gode dell‘IVA agevolata al 10% solo quando è utilizzata per riscaldare il liquido che alimenta il sistema di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria, oppure, come parte della prestazione di servizi, se installata nell’ambito di una ristrutturazione.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate sotto forma di risposta ad una consulenza giuridica chiesta dalla CNA (documento allegato in basso). L’Amministrazione tributaria ribadisce che il diverso utilizzo della stufa a pellet, sotto il profilo funzionale, determina l’inquadramento ai fini IVA.

Nelle ipotesi in cui la stufa a pellet sia utilizzata come impianto generatore di calore, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido, deve essere assimilata alle caldaie, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA del 10% con le limitazioni previste per i “beni significativi”.

Non rientrano invece tra i “beni significativi” e quindi non sono soggette a agevolazione le stufe a pellet che scaldano solo l’ambiente in cui si trovano, cioè quelle ad aria che non scaldano l’acqua sanitaria o quella che alimenta il sistema di riscaldamento.

Qualora la stufa a pellet sia riconducibile a questa tipologia (cioè quando riscalda per irraggiamento, e dunque non è assimilabile ad una caldaia e non è “bene significativo”) dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi e assoggettata ad aliquota IVA ridotta del 10% solo se parte di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su un edificio a scopo prevalentemente abitativo.

La nota dell’Agenzia delle Entrate (pdf)

 

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