Una mini guida sulla Nuova Sabatini per i piccoli impianti a fonti rinnovabili

La cosiddetta Nuova Sabatini o Sabatini bis offre un'agevolazione importante anche per installare nelle PMI piccoli impianti di fotovoltaico, micro-eolico, cogenerazione, riscaldamento e condizionamento. Gli avvocati dello Studio legale Macchi di Cellere Gangemi ci spiegano in sintesi come funziona l'incentivo e come va considerato ai fini fiscali.

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Per l’installazione di piccoli impianti di generazione distribuita – piccolo fotovoltaico, micro-eolico, cogenerazione, ecc. – e di impianti di riscaldamento e condizionamento in piccole e medie realtà produttive vanno tenute in considerazione le incentivazioni garantite dalla cosiddetta “Sabatini bis”. Tale normativa facilita l’accesso al credito per l’acquisto di tali impianti e offre contributi in conto interessi. Pubblichiamo una mini-guida a riguardo, curata dagli avvocati Emilio Sani e Valerio Cirimbilla, rispettivamente del dipartimento energia e del dipartimento fiscale dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi.

  • Quali sono le incentivazioni garantite dalla Sabatini bis?

L’articolo 2 comma 1 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito “DL 69/2013”) prevede per micro, piccole e medie imprese la possibilità di accedere a finanziamenti e contributi in conto interessi per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. I contributi sono stati quantificati nell’Articolo 6 del D.M. 27 novembre 2013 in misura pari all’importo corrispondente a un tasso di interesse del 2,75 %.

L’articolo 2 comma 2 del DL 69/2013 prevede che per i finanziamenti da erogare alle micro, piccole e medie imprese (di seguito “PMI”) per gli investimenti in impianti, macchinari, beni strumentali di impresa e attrezzature sia costituito un plafond dalla Cassa Depositi e Prestiti. Tale plafond è stato costituito in misura pari a 2,5 miliardi di euro per concedere finanziamento alle PMI sino al 31 dicembre 2016.

L’articolo 2 comma 6 del DL 69/2013 prevede che i finanziamenti di tale articolo 2 possono essere assistiti da garanzie del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (cioè una garanzia pubblica sui finanziamenti dati a privati) nella misura massima dell’80% per singolo finanziamento e che sono stabilite modalità di accesso semplificate per la concessione del Fondo di Garanzia su tali finanziamenti.

I vantaggi dunque sono sostanzialmente tre:

  1. risorse specifiche destinate a questo tipo di finanziamenti convenzionati fino a 2,5 miliardi di euro
  2. possibilità di avere contributi in conto interessi
  3. possibilità di avere una garanzia “pubblica” su tali finanziamenti attraverso il Fondo di Garanzia.

I finanziamenti a cui si applica il DL 69/2013 devono però avere specifiche caratteristiche: (i) gli impianti e macchinari devono essere destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare ovunque localizzate sul territorio nazionale (Articolo 5 comma 1 D.M. 27 Novembre 2013); (ii) essere destinati a creare o ampliare o a modificare il processo produttivo di una unità produttiva, o a diversificare la produzione di uno stabilimento (Articolo 5 comma 2 D.M. 27 Novembre 2013); (iii) gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi e essere conclusi entro dodici mesi dalla stipula del finanziamento (Articolo 5 comma 4 del D.M. 27 Novembre 2013); (iv) gli investimenti devono essere riferiti a macchinari nuovi e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni (Articolo 5 comma 4 del D.M. 27 Novembre 2013); (v) il finanziamento deve avere durata massima di cinque anni, avere importo fra 20.000 euro e 2 milioni di euro e essere erogati entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento (Articolo 4 comma 1 D.M. 27 Novembre 2013).

  • Qual è l’ambito di applicabilità della Sabatini bis nel contesto della generazione distribuita?

Come chiarito nel FAQ 6.2 pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, l’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività di impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove il bene possa rientrare fra: (i) gli impianti e macchinari o (ii) le attrezzature industriali e commerciali ai sensi dell’articolo 2424 del Codice Civile e quindi possa essere qualificato come bene mobile. Secondo la Circolare n. 36/E del 19 Dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate, gli impianti fotovoltaici sono considerate beni mobili se non incrementano il valore capitale o la redditività ordinaria dell’immobile a cui accedono in una misura pari o superiore al 15 % o se la potenza nominale non è superiore a 3 kW.

Per gli impianti di cogenerazione, di micro-eolico e di micro-generazione, (FAQ 6.11 sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico) l’agevolazione risulterà ammissibile se gli impianti acquistati non sono dotati di autonomia funzionale e reddituale e non vi siano altre agevolazioni incompatibili. Gli impianti eolici sono ritenuti non agevolabili in quanto iscritti nella voce 1/D Opifici (FAQ 6.10 sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico).

I normali impianti elettrici degli edifici non sono ammissibili alle agevolazioni, in quanto non hanno autonoma funzionalità, mentre sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti per il riscaldamento e il condizionamento (Cfr FAQ n. 6.7 sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico).

  • Come si richiede il contributo (articoli 8, 9, 10 D.M. 27 Novembre2013)?

Congiuntamente alla domanda di finanziamento deve essere presentata alla Banca la domanda di accesso al contributo. La Banca fa una prima verifica e trasmette quindi a Cassa Depositi e Prestiti che a sua volta verifica la capienza dei fondi disponibili per il finanziamento convenzionato, prenotando i relativi fondi attraverso il Ministero per lo Sviluppo Economico. Il Ministero, dopo che la banca ha adottato la delibera di finanziamento, provvede ad adottare il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sull’originale di ogni fattura relativa all’investimento deve esserci espressa menzione del fatto che ci si è avvalsi dei contributi Sabatini bis, con una specifica dizione da inserire.

  • Qual è il trattamento fiscale del contributo?

Il contributo previsto dalla nuova Sabatini, consistendo, in sostanza, in una riduzione degli interessi passivi gravanti sui finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli investimenti agevolati, deve essere qualificato come un contributo “in conto interessi” e, più in generale, un contributo “in conto esercizio”. Ciò posto, sotto il profilo contabile, si rammenta che il documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12 chiarisce che i contributi “in conto esercizio” non devono essere rilevati per cassa, ma secondo il principio di competenza. Più in dettaglio e con riferimento ai contributi che, come quello in argomento, hanno natura finanziaria in quanto riducono direttamente l’onere degli interessi passivi, il documento contabile precisa che gli stessi devono essere portati in detrazione (alla voce C17) – Oneri finanziari del conto economico. Qualora, invece, i contributi siano rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, gli stessi vanno compresi nelle voce C16 – Altri proventi finanziari, del conto economico. Il contributo in argomento, pertanto, deve essere rilevato nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo e deve essere suddiviso per competenza in ragione degli interessi passivi maturati sul finanziamento.

Per quanto attiene la deducibilità fiscale degli interessi passivi maturati sul finanziamento agevolato, in assenza di precise norme derogatorie, si deve ritenere che trovi applicazione la disciplina ordinaria recata nell’art. 96 del TUIR. Secondo detta disposizione, i soggetti IRES possono dedurre dal reddito di impresa di ciascun esercizio gli interessi passivi e gli oneri assimilati che eccedono l’ammontare degli eventuali interessi attivi nei limiti del 30% del risultato operativo lordo. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 96, per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), nonché dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal bilancio di esercizio.

Anche in riferimento al contributo erogato, si deve ritenere che, in mancanza di una disciplina specifica, trovi applicazione la disciplina ordinaria. Infatti, l’art. 85, comma 1, lett. h), del TUIR prevede espressamente che i contributi spettanti in conto esercizio e a norma di legge, quale appunto quello in parola, sono considerati ricavi e come tali concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES. Il contributo, invece, non dovrebbe essere assoggettato ad IRAP in quanto correlato ad un componente negativo che non è deducibile dalla base imponibile di detta imposta e comunque perché rilevato in una voce di bilancio (C 16 ovvero C17 del conto economico) irrilevante ai fini IRAP.

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