Aste eolico, il Tar del Lazio ripristina le regole

Per il Tar del Lazio la riduzione del contingente di potenza incentivabile decisa dal GSE per la seconda asta eolica onshore del giugno 2013 è illegittima, perché comunicata solo dopo la chiusura della procedura. Una sentenza che tutelerà dall'incertezza gli operatori che partecipano alle aste. Il commento dell'avvocato Simona Viola.

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Come i lettori di QualEnergia.it ricorderanno, l’asta eolica del 2013 è stata caratterizzata da un’inattesa riduzione del contingente annunciata dal GSE dopo che i concorrenti avevano ormai formulato le rispettive offerte, determinando in tal modo la esclusione dei due impianti in fondo alla graduatoria che avevano, paradossalmente, presentato il miglior sconto al ribasso.

Ora il ricorso presentato da una delle imprese è stato accolto dal Tar Lazio con una decisione (n. 8125/13, allegato in basso) che è di interesse anche per tutti gli altri operatori.

Essa infatti ricorda quali siano le regole del gioco che devono presiedere le aste e dovrebbe ragionevolmente impedire (a meno che la decisione non venga fatta oggetto di appello e riformata dal consiglio di Stato) che quanto accaduto nel 2013 accada di nuovo.

La questione muove dal fatto che il GSE deve comunicare ai concorrenti l’eventuale riduzione del contingente, determinata dalla sottrazione delle quote di potenza relative agli impianti esenti sia dalle procedure di registro che di asta, nonché di quelli in via di completamento che abbiano optato per il regime incentivante previgente, entrati in esercizio fino alla data di apertura della procedura di asta.

Secondo il Tar Lazio (che ha accolto le argomentazioni esposte dal Prof. Angelo Clarizia dall’Avv.to Mario Bucello e dalla sottoscritta) tale operazione può avvenire solo prima che i concorrenti abbiano formulato le rispettive offerte perché “la conoscenza del contingente di potenza messo a concorso, secondo, peraltro, principi generali di trasparenza e buon andamento comuni a tutte le procedure concorsuali deve essere noto ai potenziali partecipanti prima della formulazione delle offerte”.

In definitiva quindi, stando alle precise indicazioni interpretative delle regole della gara dettate dal Tar Lazio, il GSE deve verificare l’entità della potenza da sottrarre entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando (ovvero entro l’inizio della decorrenza del termine per la presentazione delle offerte) e calcolare la decurtazione del contingente, comunicandola “verosimilmente anche nei primissimi giorni del termine dato per la presentazione delle offerte, onde mettere tutti i possibili partecipanti nella condizione di partecipare e fare le offerte cognita causa”.

Il GSE aveva obiettato in corso di causa di aver bisogno del successivo lasso di tempo di ulteriori 30 giorni per poter verificare la documentazione prodotta e accertare se gli impianti entrati in esercizio avessero diritto all’incentivazione; a tal proposito la sentenza risponde che “tale operazione, nell’ipotesi più sfavorevole per i partecipanti alla procedura d’asta non può che portare alla conferma di quanto già comunicato … nel senso che tutte le verifiche effettuate avranno confermato che tutti gli impianti entrati in esercizio fino alla data di pubblicazione del bando hanno diritto alla quota richiesta di incentivazione con conseguente riduzione del contingente da mettere all’asta”.

La conseguenza è che tutt’al più potrebbe verificarsi un aumento del contingente “che tuttavia non danneggia nessuno dei partecipanti in quanto potrà solo comportare che qualche impresa esclusa venga riammessa senza danneggiare nessuna di quelle già ammesse all’incentivo”.

Una decisione che ci sembra rappresentare una iniezione di fiducia in un sistema di allocazione degli incentivi che aveva subito un deficit della credibilità e della stabilità di cui il mercato ha straordinariamente bisogno.

La sentenza (pdf)

 

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