SEU, ecco i punti che la delibera chiarisce: ora possono partire

I sistemi efficienti di utenza, o SEU, strumento molto interessante per fare fotovoltaico senza incentivi, finora sono stati frenati da una normativa incompleta. La delibera dell'Autorità in materia, arrivata dopo anni di attesa, permette finalmente di mettere in pratica questi modelli di business. Ce la siamo fatta spiegare da un legale specializzato.

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I sistemi efficienti di utenza, o SEU, soprattutto in questo ultimo anno, sono stati al centro dell’attenzione degli operatori delle rinnovabili e della cogenerazione. Questi sistemi permettono in particolare di realizzare modelli di business per fare fotovoltaico in grid-parity, cioè senza incentivi. Finora però questo strumento, definito dal decreto legislativo 115 del 2008, è rimasto sostanzialmente sulla carta, paralizzato dall’incertezza lasciata da una normativa incompleta.

Da metà dicembre però, con la pubblicazione della delibera dell’Autorità, la 578/2013, la situazione si è sbloccata e molti punti oscuri sono stati chiariti e regolati, permettendo finalmente di mettere in pratica questo nuovo modo di vendere l’energia, producendola direttamente a casa del cliente-consumatore. Ci siamo fatti spiegare la nuova normativa dall’avvocato Emilio Sani dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi.

Avvocato Sani, iniziamo spiegando in breve cosa sono i SEU e perché interessano tanto al mondo delle rinnovabili.

L’acronimo sta per sistema efficiente di utenza. Sono sistemi di autoconsumo per i quali nello stesso sito c’è un produttore e un consumatore, che possono essere anche soggetti diversi. Il grosso vantaggio di questi sistemi è il fatto che l’energia autoprodotta in situ non paga gli oneri di trasmissione e distribuzione né gli oneri generali di sistema. Quindi c’è un risparmio per il consumatore di energia elettrica che arriva quasi a metà del costo rispetto a quella prelevata dalla rete pubblica. Per l’Autorità questo è un incentivo indiretto. Se sia in realtà un incentivo o un diritto, visto che questa energia non passa per la rete pubblica, è una questione che trascende l’analisi giuridica ed entra in quella politica; senz’altro comunque il vantaggio con i SEU è consistente ed è per questo che con la fine degli incentivi per il fotovoltaico molti operatori guardano con interesse a queste configurazioni.

Fino a questo momento lo strumento dei SEU è rimasto sostanzialmente inutilizzato, a causa di una normativa incompleta. A metà dicembre finalmente è arrivata la delibera dell’Autorità, attesa dal 2008, cosa cambia con la stesura di queste regole?

Finalmente queste soluzioni verranno realizzate dagli operatori e finanziate dalle banche con maggiore serenità. Oggi il problema è solamente verificare i numeri, ossia la fattibilità economica, mentre prima della pubblicazione della delibera c’era anche quello di capire se ciò che si faceva era conforme alla legge. Un elemento importante della nuova disciplina è il fatto che una volta realizzato il progetto, il GSE riconosce che il sistema è valido come SEU. Una certificazione che l’iniziativa è abilitata ad avere i vantaggi di cui abbiamo parlato che è molto importante per la finanziabilità. Questa certificazione, che il GSE deve rilasciare entro 60 giorni dall’entrata in esercizio, è una delle novità principali introdotte con la delibera 578/2013. Il GSE ora dovrà predisporre un portale dedicato e definire, entro il 31 marzo 2014, le regole tecniche per i dettagli. Se tutto va come deve andare, nel giro di 4-5 mesi, ipotizzando per precauzione un ritardo di un mese o due, dovremmo avere una disciplina estremamente dettagliata che cancella ogni incertezza.

A livello economico uno dei problemi dei SEU è che il business plan è legato ai consumi del cliente, un rischio che si può mitigare nettamente se al SEU si abbina lo scambio sul posto. Cosa dispone la delibera Aeeg da questo punto di vista?

Il futuro dei SEU è sicuramente legato allo scambio sul posto e, in un’ottica di più lungo termine, a quella che sarà l’evoluzione dei sistemi di stoccaggio. Mentre nei precedenti documenti di consultazione c’erano state delle posizioni contraddittorie, ora la delibera 578/2013 ha finalmente chiarito quando si può fare lo scambio sul posto e quando non si può fare. Si può fare quando produttore e consumatore coincidono oppure quando il consumatore di energia gestisce non solo l’acquisto dell’energia, ma anche la vendita in rete delle eccedenze. Al fine di consentire ciò la delibera 578 ha modificato anche il testo integrato sullo scambio sul posto.

Un problema dei SEU finora irrisolto era di capire cosa succedeva in caso di morosità del cliente nei confronti del suo fornitore di elettricità dalla rete pubblica, con relativo distacco del punto di connessione. Il timore era che, qualora il cliente subisca un distacco dalla rete, potesse essere danneggiato anche il produttore che aveva realizzato, ad esempio, l’impianto fotovoltaico sul suo tetto. Infatti, a seguito del distacco del punto di connessione, che è unico, egli non avrebbe più potuto immettere l’energia dell’impianto nella rete. Come si è regolata questa eventualità?

La società distributrice prima di staccare il punto di connessione è obbligata a inviare una notifica al produttore. Il produttore se vuole prevenire il rischio in questione, cioè di rimanere isolato dalla rete, può richiedere in qualsiasi momento una connessione di emergenza, che gli consenta di immettere l’energia in rete. Questo tipo di collegamento ha anche delle regole semplificate perché la delibera stabilisce che, se la connessione richiesta è di potenza uguale o minore a quella del punto di connessione principale, questa deve essere considerata già disponibile e non può essere subordinata all’esecuzione di altre opere o alla soddisfazione di altri requisiti.

Uno degli ostacoli alla diffusione dei SEU fonora è stata la difficoltà da parte degli uffici locali dell’Agenzia delle Dogane di inquadrarli ai fini della normativa sulle accise. Come sì è risolto questo problema?

Sì, era un ostacolo notevole. Quando si trattava di chiedere la licenza di officina elettrica, obbligatoria per tutti gli impianti a rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW che autoconsumano una parte dell’energia prodotta, i funzionari non riconoscevano questi sistemi perché non erano né sistemi di autoproduzione classici, né sistemi di vendita diretta. Di conseguenza l’ottenimento della licenza poteva richiedere moltissimo tempo o addirittura essere negato. Ora, nella delibera 578/2013, l’Autorità per l’Energia riferisce di aver presentato in modo ufficiale all’Agenzia delle Dogane i SEU, in modo che la stessa possa inquadrarli dal punto di vista della normativa sulle accise.

Cosa succederà ora per l’energia prodotta e consumata nei SEU: sarà gravata da accise o ne sarà esente?

Questo è un discorso che deve essere chiarito dall’Agenzia delle Dogane, in quanto la parte fiscale esula dalle competenze dell’Autorità. I vari uffici locali finora hanno avuto interpretazioni diverse; l’Agenzia, a seguito della consultazione con l’Aeeg, ora potrebbe aver già deciso che interpretazione dare, ma non si è ancora pronunciata. Probabilmente lo farà presto a seguito di un interpello da parte di qualche operatore.

A parte questo punto ancora da chiarire, possiamo dire che ora la normativa è sufficientemente definita da permettere il diffondersi di questi modelli di business?

Sì. La delibera ha regolato tutti i punti principali. È ora chiaro che il titolare del punto di connessione deve essere il consumatore di energia, che il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto da produttore e consumatore; si è chiarito anche l’aspetto più controverso, quello sullo scambio sul posto, mentre i rapporti che riguardano la compravendita di energia prodotta e autoconsumata all’interno del SEU, tra produttore e cliente, sono rapporti di diritto privato, sui quali l’Aeeg non ha voce in capitolo. Direi che ci siamo, anche se ci sarà un periodo di alcuni mesi in cui l’operatività sarà differita, in attesa delle regole applicative che il GSE dovrà pubblicare.

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