Fotovoltaico e detrazioni, nuovo chiarimento: può accedere anche al 55%?

Un nuovo chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate ribadisce che il fotovoltaico può accedere alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Ma ridefinisce anche il concetto di risparmio energetico sollevando in alcuni il dubbio che il FV possa accedere anche alle detrazioni per il risparmio energetico. Esaminiamo la questione.

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Dopo la risposta ad ANIE, dall’Agenzia delle Entrate ieri è arrivato un nuovo chiarimento ufficiale sulla questione ‘fotovoltaico e detrazioni fiscali’ per le ristrutturazioni edilizie. Una risoluzione, la n. 22 del 2 aprile 2013 (pdf), che ridefinisce il concetto di risparmio energetico includendovi esplicitamente interventi come l’installazione di un impianto fotovoltaico. E sollevando così in qualcuno un dubbio: il fotovoltaico oltre alle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie, che torneranno al 36% dal 1° luglio, potrebbe usufruire anche di quelle del 55% per il risparmio energetico, che in molti vorrebbero prorogate anche dopo quella data?

L’interpretazione che diamo a QualEnergia.it è che no, il fotovoltaico non può accedere alle detrazioni del 55%. Unico caso – tutto da verificare – in cui un impianto FV potrebbe godere dell’incentivo è se servisse anche al fabbisogno termico, ad esempio, perché fornirebbe energia a sistemi di riscaldamento elettrici come le pompe di calore.

Ma spieghiamo come nasce il dubbio. La recentissima Risoluzione n. 22 nel chiarire che le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto FV possono usufruire della detrazione 50% (in alternativa agli incentivi del conto energia), dà anche la conferma che la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili possa essere equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Tra gli interventi agevolabili con le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, infatti, la normativa (art. 16-bis del TUIR, lettera h, come modificato) stabilisce che ci sono dentro anche interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.” E chiarisce che “le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette”.

“Viste le perplessità evidenziate nell’istanza circa la riconducibilità alla lett. h) dell’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici – scrive l’Agenzia nella risoluzione del 2 aprile – è stato acquisito l’avviso del Ministero delle sviluppo economico. Il ministero competente, per qualificare la nozione di risparmio energetico, ha richiamato, per il profilo normativo, il d.lgs. n. 192 del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01). Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.”

Quindi installare fotovoltaico è ufficialmente un intervento volto ad ottenere risparmio energetico. Da qui il dubbio che è venuto a qualcuno che il FV possa accedere anche alle detrazioni del 55% per l’efficienza energetica (si veda ad esempio qui). Perché secondo noi non è così? L’Agenzia delle Entrate e l’Enea in passato hanno chiarito più volte che il FV non può godere delle detrazioni del 55%. Oltre alle risposte alle FAQ Enea (qui, pdf) si può vedere la risoluzione n. 207 del 20 aprile 2008 dell’Agenzia (qui, pdf). Questa in effetti potrebbe apparire superata dal chiarimento del MiSE citato nella comunicazione di ieri. Infatti per negare l’accesso al FV alle detrazioni del 55% si rifà da una parte alla non cumulabilità con gli incentivi del conto energia, dall’altra al fatto che “non è possibile conseguire un risparmio energetico mediante la installazione di impianti volti alla produzione di energia”.

Anche se le risoluzione del 2008 fosse superata, però, è difficile pensare a come il FV potrebbe accedere alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico: l’unico modo sarebbe che l’intervento fosse ricompreso tra le spese per la riqualificazione energetica complessiva dell’edificio, descritte all’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006. Peccato che lì si specifichi che le spese debbano essere relative ad “interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato”.

Unica possibilità, dunque, ci sarebbe solo, come detto, se l’impianto fotovoltaico soddisfacesse anche parte dei consumi per la climatizzazione invernale, ad esempio fornendo energia a sistemi di riscaldamento elettrici come le pompe di calore. Un’ipotesi sulla quale QualEnergia.it ha interrogato l’Agenzia delle Entrate ed è in attesa di risposta. Se questa strada risultasse percorribile renderebbe molto appetibile l’abbinamento fotovoltaico-pompa di calore, che di per sè è già molto interessante, visto che permette di massimizzare l’autoconsumo, rendendo così più veloce il rientro dell’investimento sull’impianto FV.

Per ora comunque di certo resta solo quanto chiarito con la risoluzione 22 di ieri, di cui sintizziamo i contenuti:

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica possono usufruire della detrazione 50%.

Per beneficiarne l’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici. “La possibilità di fruire della detrazione in esame – si legge –  è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. ris. n. 84/E del 2012, ris. n. 13/E del 2009, cir. n. 46/E del 2007)”.

Per quel che riguarda la cumulabilità con lo scambio sul posto e con il ritiro dedicato c’è la conferma ufficiale che è possibile (“Il Ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia cumulabile con la detrazione fiscale di cui trattasi e che conclusioni analoghe possono essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.”)

Per quel che riguarda la documentazione da produrre è sufficiente quella “comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.”

La risoluzione n.22 del 2 aprile 2013 (pdf)

 

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