Conto energia 4, componenti made in UE e premio del 10%

Il GSE chiarisce la controversa maggiorazione del 10% sull’incentivo previsto dal 4° conto energia fotovoltaico. Almeno il 60% dei costi di investimento di moduli, inverter, componentistica elettrica e opere civili deve far riferimento ad una produzione realizzata nell’Unione Europea. I criteri da seguire e la documentazione da fornire.

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Il Gestore dei Servizi Energetici ha chiarito nelle sue specifiche tecniche (pp. 30-34) il controverso premio del 10% sull’incentivo previsto dal quarto conto energia per gli impianti fotovoltaici il cui costo di investimento, al di fuori del lavoro, sia per almeno il 60% riconducibile ad una produzione realizzata nell’Unione Europea. Anche con queste delucidazioni, la determinazione non sembra essere così semplice e comunque si richiederà al soggetto responsabile un supplemento di documentazione.


Innanzitutto il GSE spiega cosa significa “costi di investimento diversi dal lavoro”: si tratta del solo costo di acquisto dell’impianto fotovoltaico, scomponibile nelle seguenti voci:



  1. Moduli fotovoltaici

  2. Inverter e sistemi di acquisizione dati

  3. Componentistica elettrica (per lo stadio corrente continua e corrente alternata), trasformatori, strutture di sostegno (inclusi sistemi di inseguimento completi di apparecchiature elettriche ad essi necessari) e opere civili.

Ma quali sono i criteri per la maggiorazione dell’incentivo?


In una prima fase transitoria (1 giugno 2011 – 30 giugno 2012), la produzione dei MODULI FV made in UE deve essere verificata in base due condizioni:


1. In un sito di produzione ubicato in un Paese dell’UE devono essere state effettuate almeno queste lavorazioni:


Moduli in silicio cristallino



  • Stringatura celle

  • Assemblaggio/Laminazione

  • Test elettrici

Moduli in film sottile (Thin film)



  • Processo di deposizione

  • Assemblaggio/Laminazione

  • Test elettrici

Se le fasi di lavorazione non sono tutte quelle indicate, il costo dei moduli non concorre al riconoscimento del premio.


Tutto ciò dovrà essere verificato attraverso un certificato di ispezione di fabbrica (Factory Inspection) rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeoin ambito fotovoltaico. Un procedimento pressoché analogo è richiesto per la parte relativa agli inverter. Nella pratica tutti gli enti che appartengono all’IECEE (IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components) sono quelli titolati ad emettere il certificato di ispezione di fabbrica riconosciuto a livello internazionale secondo uno standard condiviso.


In base alla prima delle due condizioni sopracitate in riferimento ai moduli il certificato dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:


a) indicare il sito produttivo dell’Unione europea mediante un codice identificativo (oltre all’indirizzo completo) del sito stesso che dovrà essere riportato nell’etichetta del modulo unitamente al Logo dell’ente di certificazione;


b) indicare la regola sequenziale per identificare il sito produttivo stesso mediante il numero di Serie del modulo;


c) indicare le fasi del processo produttivo realizzate all’interno del sito stesso


Per il rispetto della seconda condizione, la Factory Inspection deve interessare sia il sito di assemblaggio dei moduli sia il sito di produzione del componente; il certificato dovrà dimostrare che i moduli sono stati realizzati impiegando componenti (silicio, wafers o celle) provenienti dai paesi UE.


Per quanto concerne gli INVERTER, questi per essere considerati fabbricati in UE, devono avere avuto all’interno del sito produttivo europeo tutte le seguenti lavorazioni:


Tuttavia il costo degli inverter, imputabile ai fini del riconoscimento del premio, non può superare il 25% del “costo d’investimento diverso dal lavoro”.


Anche per COMPONENTISTICA ELETTRICA quali cavi, interruttori, quadri, trasformatori, strutture di sostegno, ecc., il soggetto responsabile deve dimostrare con documentazione (Factory Inspection) la provenienza UE della fornitura. In ogni caso il valore di tale parte dell’impianto, imputabile ai fini del riconoscimento del premio, non può superare il 20% del valore totale.


Per impianti che utilizzano moduli e inverter di provenienza UE e extra-UE è possibile richiedere il premio suddividendo l’impianto in sezioni (secondo la definizione di impianto multi-sezione), ciascuna caratterizzata da moduli/inverter della stessa provenienza (UE o extra-UE). La verifica della condizione del 60% del “costo di investimento diverso dal lavoro” è effettuata dal GSE separatamente su ciascuna sezione d’impianto. L’incremento è pertanto riconosciuto a ciascuna sezione in cui la condizione è verificata.


Fino al 30 giugno 2012 (dopo i criteri potrebbero variare) il soggetto responsabile per richiedere il premio del 10% dovrà fornire al GSE per le componenti sopra citate, la seguente documentazione:


a) fattura d’acquisto


b) Factory Inspection, riportante le informazioni precisate al paragrafo precedente.


Per la componentistica elettrica e le strutture di sostegno/opere civili il soggetto responsabile dovrà fornire al GSE:


c) fattura d’acquisto;


d) idonea documentazione (eventualmente Factory Inspection) atta a dimostrare la provenienza del componente.


Vedremo nei prossimi mesi come gli operatori sapranno gestire queste procedure e se tutto non ciò non comporterà un ulteriore appesantimento della parte burocratica di questo meccanismo.


Vedi anche Speciale Quarto Conto Energia Fotovoltaico

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