Uno sguardo al terzo conto energia

Alcuni aspetti e novità del terzo conto energia fotovoltaico che sarà a breve firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

ADV
image_pdfimage_print

Il nuovo conto energia fotovoltaico che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, approvato lo scorso 9 luglio, dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni permette finalmente al settore di allungare il proprio sguardo fino alla fine del 2013 e oltre. In sintesi vediamo alcuni aspetti del decreto (vedi allegato in basso) che sarà a breve firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si passa da tre classi di potenza dell’attuale meccanismo alle sei classi di questo terzo conto energia. Viene eliminata la tipologia di “impianto parzialmente integrato” per arrivare ad avere solo due tipologie impiantistiche: impianti realizzati su edifici e impianti su terreno o altri impianti.
Le tariffe incentivanti, pagate per 20 anni, nel 2011 subiranno una sensibile riduzione rispetto a quelle in vigore nel 2010; questa oscillerà tra il 10 e il 25% per gli impianti installati su edifici e tra il 13 e il 27% circa per gli altri impianti.

Come si nota dalla tabella A le tariffe subiscono una decurtazione, nel loro primo anno, in 3 differenti periodi. Negli anni successivi, 2012 e 2013, le tariffe del 2011 presentate in tabella, colonna C, subiranno una riduzione del 6% all’anno.

Il decreto prevede specifici incentivi per gli impianti integrati con caratteristiche innovative (si veda tabella B). Queste tariffe previste per intervalli di potenza da 1 a 20 kW, da 20 a 200 e sopra i 200 kW, saranno superiori del 16-28% alle tariffe previste per impianti su edifici.

Il decreto considera anche una nuova tecnologia, quella del fotovoltaico a concentrazione (art. 14 – tabella C) per impianti da 1 kW fino a 5 MW. In questo caso si può accedere alle relative tariffe per impianti che entrano in esercizio in data successiva alla quella di entrata in vigore del decreto sul conto energia, quindi ben prima del 2011.

Inoltre sono considerate specifiche maggiorazioni sulle tariffe incentivanti (artt. 9 e 10). Tra i premi considerati:

  • il 5% per impianti realizzati su edifici presenti in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche, e per quelli operanti in regime di scambio sul posto realizzati su edifici da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • il 10% in più per impianti che sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto;
  • il 20% di maggiorazione spettante in ciascun giorno in cui un l’impianto è parte di un sistema con profilo di scambio prevedibile;
  • fino ad un incremento massimo del 30%, pari alla metà del miglioramento percentuale della riduzione del fabbisogno energetico conseguita, se vengono effettuali lavori che migliorano la prestazione energetica di un edificio.  
  •  

Gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline avranno diritto inoltre ad una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa per impianti fotovoltaiche realizzati su edifici e la tariffa per ‘altri impianti fotovoltaici’.

Il nuovo conto energia prevede (art. 3) un limite massimo di potenza incentivabile pari a 3.000 MW, ma potranno accedere alle tariffe anche impianti che entreranno in esercizio entro 14 mesi (24 per soggetti pubblici) dal giorno del raggiungimento dei limiti massimi di capacità che verranno comunicati dal GSE.
Per gli impianti FV integrati architettonicamente con caratteristiche innovative il limite è di 300 MW, mentre per quelli a concentrazione è di 200 MW.

Sempre nell’articolo 3 del decreto si fissa un obiettivo di potenza massima cumulativa da installare entro il 2020 pari a 8.000 MW (questa cifra è considerata da tutti gli operatori ampiamente sottostimata).

Alcuni elementi chiarificatori sono esplicitamente indicati dal decreto (art. 20). Ad esempio che le serre fotovoltaiche possono beneficiare delle tariffe solo se vi verranno svolte attività agricole per tutto il periodo relativo all’incentivazione. Si considerano poi impianti a terra quelli con moduli ad altezza inferiore a 2 metri da terra nel punto più basso. Tutti gli impianti ad inseguimento sono da considerarsi impianti a terra.

Per quanto concerne la cumulabilità degli incentivi le disposizioni sono previste dall’art. 5 del decreto. In molti casi le tariffe del conto energia sono cumulabili con contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell’investimento; questo limite sale al 60% nel caso di impianti FV realizzati su edifici scolastici pubblici o scuole paritarie di ogni ordine e grado, strutture sanitarie pubbliche, su edifici sedi amministrative di proprietà di enti locali, regioni o province autonome.

 

 

 

ADV
×