Detrazione del 55%, situazione e istruzioni per l’uso

  • 19 Ottobre 2009

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Una guida al "bonus del 55%" per l'efficienza energetica negli edifici e un riassunto sulle ultime novità: le modifiche in vigore da settembre e i timori, forse infondati, che non venga prorogato oltre il 2010. Significativi i dati anticipati a Qualenergia.it dall'Enea: in due anni, 2007 e 2008, l'incentivo ha prodotto un risparmio di quasi 3 miliardi di chilowattora.

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Il “bonus del 55%” piace. E funziona. Nel 2008 le domande presentate per accedere all’incentivo per l’efficienza energetica – che prevede che lo Stato si faccia carico, scalandolo dalle tasse, del 55% delle spese per riqualificare energeticamente un edificio – sono state 244.000. Interventi per un totale di 3.640 milioni di euro, di cui il 45% a carico dei privati. Nel 2007 le pratiche erano state 106mila e il giro d’affari di 1.460 milioni. Gli interventi incentivati in questi due anni – 2007 e 2008 – consentono risparmiare quasi 3 miliardi di kWh all’anno (2.953 gigawattora) – l’equivalente di 253mila tonnellate di petrolio. Un risparmio che continuerà a ripetersi ogni anno, aggiunto a quello dei nuovi interventi (il numero di quelli del 2009 si conoscerà solo nel corso del prossimo anno).

“Ma non si parla solo di energia risparmiata – spiega a Qualenergia.it Giampaolo Valentini direttore del gruppo di lavoro sull’efficienza energetica all’ENEA – andrebbero messe in conto altre voci di bilancio: il valore della CO2 non emessa, l’aumento della produzione industriale e artigianale, l’occupazione creata, l’emersione del lavoro nero e le maggiori entrate per lo Stato sotto forma di Irpes, Iva e Ires”. Tutti dati, assicura Valentini, che saranno pubblicati con un rapporto ENEA nei primi mesi del 2010. Secondo il Kyoto Club solo le entrate derivate dall’emersione del lavoro nero e dall’incremento dell’Iva in un anno sarebbero di circa 0,5 miliardi di euro: cioè dello stesso ordine di grandezza degli incentivi elargiti. (si veda anche Qualenergia.it, “Detrazione del 55%, a costo nullo per lo Stato”). Insomma il bonus per l’efficienza è un buon affare anche per lo Stato.

E i timori per il futuro dell’incentivo che erano sorti recentemente per il fatto che l’ultima finanziaria non fa menzione di fondi da destinare alla proroga della misura? Valentini minimizza spiegando che non c’è bisogno di destinare risorse specifiche all’incentivo, dato che il contributo statale viene scalato dalle tasse. A rassicurare anche le parole del sottosegretario all’Economia e alle finanze Luigi Casero che qualche giorno fa, in una lettera al presidente dell’Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio e Leghe, ha assicurato da parte dell’esecutivo la “massima disponibilità ad analizzare la possibilità di prolungare le agevolazioni fiscali del 55%.” Ci sono dunque buone possibilità che la misura resti, anche se per ora l’incentivo è assicurato solo per i lavori realizzati e pagati entro il 31 dicembre 2010.

Vediamo, dunque, di riassumere per i nostri lettori i punti fondamentali della misura, comprese le ultime modifiche definite con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 agosto 2009, entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta dello scorso 26 settembre.
L’incentivo – ricordiamo – consiste nella detrazione (riduzione dell’imposta Ires e Irpef) pari al 55 per cento delle spese sostenute (fino a un importo limite massimo stabilito a seconda della tipologia di intervento) per riqualificare un edificio esistente, a prescindere dalla categoria catastale.
Non sono invece incentivati gli interventi su edifici di nuova costruzione o su immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (i cosiddetti “beni-merce”): le imprese di costruzione e ristrutturazione edilizia non possono beneficiare delle agevolazioni in questione per edifici acquistati per essere ristrutturati e rivenduti.
Possono beneficiare dell’incentivo sia persone fisiche che soggetti Ires.

Con le ultime modifiche, dal 1° gennaio 2009 la somma incentivata verrà suddivisa in 5 detrazioni annuali di pari importo. Quattro le tipologie di intervento incentivate:

  • gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori stabiliti dal DM 19 febbraio 2007; qui l’importo massimo di detrazione fruibile è pari a 100.000 euro;
  • gli interventi sull’involucro di edifici (installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico); in tal caso, l’importo massimo di detrazione fruibile è pari a 60.000 euro;
  • l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici; limporto massimo di detrazione fruibile è pari a 60.000 euro;
  • gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; l’importo massimo di detrazione fruibile è pari a 30.000 euro.

Per poter usufruire della detrazione è necessario:

  1. acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalla legge: alcune regioni hanno liste di tecnici abilitati, nelle altre ci si deve rivolgere agli iscritti agli albi, regioni che hanno legiferato liste istituite regionali, oppure iscritti all’albo;
  2. trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica dell’edificio; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (conservare tutta la documentazione ed esibirla su richiesta dall’Amministrazione finanziaria);
  3. se i lavori si protraggono per più di un anno fiscale occorre inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta.

Con le ultime modifiche si riduce la documentazione da presentare. Mentre per alcuni interventi occorre sempre il tecnico abilitato, per altri basta l’asseverazione resa dal direttore dei lavori.
Per i pannelli solari autocostruiti non è più necessario recuperare la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti in base alle norme UNI, rilasciata da un laboratorio certificato;
Per la sostituzione di finestre con infissi viene eliminato l’obbligo di allegare l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi, che può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli elementi.

Per quanto riguarda le caldaie, viene precisato che quelle a condensazione possono essere ad aria o ad acqua e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibili”. Per le pompe di calore elettriche e gas devono essere rispettati i valori minimi del coefficiente di prestazione e dell’indice di efficienza energetica, come rideterminati dallo stesso decreto del 5 agosto 2009.

Infine, il decreto del 6 agosto 2009, ha definitivamente stabilito che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia (un premio aggiuntivo all’incentivo del “conto energia che – chiariamo – logicamente resta anche per chi usufruisca di quello per l’efficienza energetica, ossia il bonus del 55%).

Per chiarire eventuali dubbi la cosa migliore è consultare il sito ad hoc dell’ENEA. Altrimenti si può chiamare il numero verde dell’ente: 800 985 280.

GM

16 ottobre 2009

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