Scelta dei siti nucleari e sospetta incostituzionalità

  • 22 Settembre 2009

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Le Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Piemonte hanno impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la legge 99/2009 con cui il Governo intende sviluppare il nucleare scavalcando le competenze delle Regioni. L'appoggio di Greenpeace, Legambiente e WWF Italia.

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Le Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Piemonte hanno impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la Legge 99/2009 con cui il Governo cerca di far tornare l’Italia nel nucleare scavalcando le competenze delle Regioni e la volontà dei cittadini residenti. Greenpeace, Legambiente e WWF Italia si augurano che questo esempio venga seguito anche dalle altre Regioni. Dopo il primo annuncio della Regione Calabria, con la scelta anti-nucleare del Presidente Agazio Loiero, su proposta dell’Assessore all’Ambiente Silvio Greco, dunque, anche le Regioni Toscana, Liguria e Piemonte hanno comunicato di aver presentato ricorso alla Corte Costituzionale.

La delega nucleare al Governo prevista dalla Legge 99/2009 mette di fatto fuori gioco le Regioni sulla localizzazione degli impianti nucleari per la produzione dell’energia elettrica, sugli impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento degli impianti nucleari, in contrasto con quanto stabilito dal Titolo V della Costituzione sui poteri concorrenti delle Regioni in materia di Governo del territorio e sul rispetto del principio di leale collaborazione.

In base a questa valutazione, Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia, con una lettera dell’11 settembre scorso  (pdf) inviata ai Governatori e a tutti gli assessori competenti, avevano chiesto l’impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale della norma contenuta nella legge 99/2009. Le associazioni in un comunicato hanno dichiarato che “il fatto è particolarmente grave perché si vuole così scavalcare completamente non solo le Regioni, ma anche gli enti locali per localizzare impianti e aree, equiparate ad aree militarizzate, gestite da privati”.
Nei criteri e nei principi che improntano la delega al Governo infatti, rilevano gli ambientalisti, l’intesa con la Conferenza Unificata, a cui partecipano le Regioni e gli enti locali, è chiesta solo per la costruzione e l’esercizio degli impianti e non per la localizzazione che viene quindi avocata al solo Governo.

Gli ambientalisti nella loro lettera agli amministratori regionali citano, a sostegno dell’impugnazione, almeno quattro sentenze della Corte Costituzionale (Sentenze n. 242, 285 e 383 del 2005 e n. 247 del 2006) in cui si ribadisce l’ineludibilità delle intese tra Governo e Regioni quale pieno riconoscimento della funzione amministrativa delle Regioni su materie in cui queste esercitano il loro potere legislativo concorrente.

In particolare la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 383/2005, ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. Ad esempio, l’articolo 1, comma 7, lettera i) della l. n. 239/2004, nella parte in cui non prevede l’intesa con le regioni e le province autonome interessate per “l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici” da parte dello Stato.

Si aggiunga anche che nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 28 giugno 2006 – con la quale la Consulta, pur ritenendo costituzionalmente illegittima la Legge regionale del Molise contenente una disciplina limitativa del transito e dello stoccaggio di rifiuti radioattivi non prodotti nel territorio della Regione, e quindi ribadendo la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente, – stabilisce tuttavia che, individuato il sito in cui collocare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, al momento della sua “validazione”, della localizzazione e realizzazione del deposito, si deve dare adeguata tutela costituzionale all’interesse territoriale della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata, il che rende insufficiente il parere della Conferenza Unificata (come stabilito, invece, all’art. 1, c. 1 della l. n. 268/2003, conversione in legge del Dl n. 314/2003).

 

22 settembre 2009

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