L’edificio efficiente in finanziaria

  • 10 Gennaio 2008

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Le disposizioni della finanziaria 2008 per un'edilizia meno energivora: la detrazione del 55% fino al 2010, l'Iva, le disposizioni per i nuovi edifici. Negativa l'agevolazione allargata a tutte le caldaie.

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, della legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) possiamo fare una breve panoramica di tutte le novità che riguardano l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
Innanzitutto va detto che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste già dalla Finanziaria 2007.
Sarà dunque possibile detrarre dall’Irpef o dall’Ires (quindi tutte le persone fisiche e giuridiche) il 55% del costo sostenuto entro il 2010 per sistemi solari termici, impianti di riscaldamento, strutture opache orizzontali, cioè pavimenti e coperture (è stata corretta la tabella 3 sui valori di trasmittanza termica, allegata alla Finanziaria 2007, è anche chi ha realizzato questo tipo di intervento nel corso del 2007 potrà usufruire della detrazione) strutture opache verticali (pareti), finestre e riqualificazioni energetiche di edifici esistenti.

Per gli impianti solari termici il valore massimo del bonus è di 60 mila euro (quindi l’importo della spesa detraibile potrebbe essere di circa 109 mila euro); lo stesso vale per infissi, pavimenti, tetti, pareti. Per interventi di riqualificazione energetica dell’edificio il bonus è di 100 mila euro (per una spesa di circa 181 mila euro) nel caso in cui si ottenga un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno del 20% rispetti ai valori che verranno indicati dal Ministero dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.
Altra novità è che la detrazione potrà essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, da 3 a 10. Una scelta che dovrà essere fatta già all’atto della prima detrazione. Da chiarire se la scelta potrà essere fatta anche da chi ha sostenuto la spesa dell’intervento nel 2007.

Va sottolineato anche che per ottenere l’agevolazione per l’installazione di impianti solari termici e la sostituzione di finestre non è più necessaria l’attestato di qualificazione energetica o la certificazione energetica dell’edificio.
La detrazione del 55% si applica anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2009 per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale anche se non dotati di caldaie a condensazione. A copertura dell’agevolazione sono stanziati 2 milioni di euro annui (le modalità verranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia). Totalmente negativa la valutazione del Kyoto Club su questa disposizione che va ad inficiare la filosofia che sottende l’efficienza energetica proprio con la sostituzione degli impianti con quelli a miglior rendimento.
Rientrano nell’agevolazione del 55% anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. In questo caso i limiti di spesa sono pari a 30 mila euro, come quelli previsti per la sostituzione con caldaie a condensazione.
La documentazione per sfruttare la detrazione va inviata all’Enea entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

Un accenno sull’Iva. E’ prorogata per tre anni l’aliquota al 10% sugli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria per le abitazioni, ma sarà necessario indicare specificatamente in fattura il costo della manodopera se si vorrà usufruire dell’agevolazione del 36% (ristrutturazioni edilizie e installazioni di altri impianti a fonti rinnovabili) o del 55%.
Va comunque ricordato che coloro che volessero utilizzare la detrazione del 36% per gli impianti fotovoltaici non potranno usufruire delle tariffe incentivanti previste dal conto energia.

Le disposizioni per gli edifici di nuova costruzione
I Comuni potranno fissare, a decorrere dal 2009, un’aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi installa impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico. L’aliquota agevolata è applicabile alle unità immobiliari oggetto degli interventi, e può avere una durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Per le nuove costruzioni è inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica (immaginiamo che si tratti di fotovoltaico, ma la finanziaria erroneamente parla in modo generico di fonti rinnovabili), per una potenza nominale non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la potenza minima è di 5 kWp.

LB

9 gennaio 2008

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