Un 192 efficente

  • 13 Dicembre 2006

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Forte riduzione dei consumi ma anche opportunità per un mercato dell'efficienza energetica: nasce il nuovo 192. di Giuliano Dall'O'

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Certificazione energetica degli edifici obbligatoria non solo per quelli nuovi ma anche per quelli esistenti, norme più restrittive sulle caratteristiche dell’involucro, che sarà più performante dal punto di vista energetico, e solare termico e fotovoltaico obbligatori per tutti gli edifici nuovi. Il tutto con due obiettivi strategici: ridurre in modo decisivo il consumo energetico nel settore edilizio (non solo il nuovo ma anche l’esistente) e creare delle opportunità, con un mercato di componenti e sistemi per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in grado di affiancarsi con dignità agli altri settori dell’economia. È questa la risposta del nuovo Ministero delle Sviluppo Economico all’allarme lanciato dal Libro Verde dell’Unione europea e diventato strumento di programmazione con la Direttiva Europea 2002/91/CE.
Lo scorso sei ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che integra e corregge il testo del 192. Più che una semplice correzione, però, si è trattato di un vero e proprio scossone alla legislazione italiana sull’energia, una sterzata decisa verso un impegno per il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore edilizio.

Passato recente
Prima di esaminare le novità è utile però fare un riassunto delle “puntate precedenti” per meglio comprendere cosa si sia fatto di più con questo nuovo strumento e quali possano essere le ripercussioni sul mercato immobiliare.
Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 192 nell’ottobre del 2005, tutti gli operatori, progettisti costruttori ma anche gli enti locali, erano in attesa degli annunciati decreti attuativi, programmati con scadenze rigide che non sono poi state rispettate, indispensabili per attuare integralmente il nuovo strumento oltre che per assicurare un reale e completo recepimento della Direttiva.
Il 192 indubbiamente introduceva elementi nuovi rispetto alla legislazione precedente, ferma praticamente al 91 con la legge 10, ma la prova su strada aveva dimostrato fin dall’inizio alcune incongruenze e perfino alcuni errori che rendevano di fatto inapplicabili alcune sue parti.
I decreti attuativi avrebbero dovuto avere due scopi: completare il 192 e modificarne alcuni punti introducendo gli auspicati correttivi. L’impostazione del decreto in parte lo consentiva visto che lo strumento era costituito da una parte fissa, suddivisa nei tre titoli (principi generali, norme transitorie e disposizioni finali), e da una serie di allegati tecnici il cui scopo era quello di fornire gli approfondimenti necessari.
Ma perché un nuovo decreto a distanza di un solo anno? La legge 31/10/2003 n. 306 ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia. Il Governo ha esercitato la predetta delega con l’emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”.
La stessa legge comunitaria prevede anche che entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, adottati con la delega conferita, il Governo possa emanare, con le medesime procedure, “Disposizioni integrative e correttive” ai medesimi decreti legislativi. Il termine per l’esercizio di questa ulteriore delega è fissato al 7 ottobre 2006.
Il nuovo 192 sfrutta l’opportunità di questa finestra temporale per introdurre nel testo base del documento tutti quegli elementi correttivi necessari per adeguare lo strumento alla Direttiva evitando quindi la necessità di introdurre le correzioni, come del resto era previsto, nei decreti attuativi.
Lo schema base del nuovo decreto rimane ancora lo stesso: si introducono delle integrazioni e delle modifiche al testo base e si correggono o addirittura si riscrivono praticamente tutti gli allegati.
L’elemento che aveva suscitato forti perplessità nel vecchio 192 era il campo di applicazione della certificazione energetica degli edifici sostanzialmente limitata alla nuova edilizia o a quella assimilabile al nuovo. Questa scelta era stata criticata non solo perché in chiaro contrasto con la Direttiva ma anche e soprattutto perché la certificazione energetica come strumento informativo trova una sua conveniente applicazione soprattutto negli edifici esistenti sui quali è possibile promuovere una efficace strategia di riqualificazione energetica. Il vecchio 192 veniva giustamente recepito come un passo indietro perfino rispetto alla legge 10/91 che all’articolo 30 faceva esplicito riferimento agli edifici esistenti rendendola obbligatoria in caso di locazione o di compravendita delle unità immobiliari.

Case certificate
Nel nuovo 192 la certificazione energetica viene comunque applicata negli edifici esistenti con gradualità: dal 1 luglio 2007 per i passaggi di proprietà di interi edifici di grosse dimensioni al 1 luglio 2009 per le singole unità immobiliari.
In attesa dell’emanazione delle linee guida per la certificazione energetica, prevista entro la fine dell’anno, il decreto introduce un documento che anticipa la certificazione, l’attestato di qualificazione energetica, documento che però non viene rilasciano da un soggetto indipendente come previsto chiaramente dalla Direttiva 2002/91/CE ma dal Direttore dei Lavori.
Sempre al fine di diffondere la certificazione energetica e la correlata sensibilizzazione dei cittadini, a essa viene vincolato l’accesso agli incentivi a carico dei fondi pubblici o comunque della generalità degli utenti, pur facendo salvi i diritti acquisiti, e viene resa obbligatoria per tutti gli edifici pubblici, in concomitanza con la stipula o il rinnovo dei contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione.
Per quanto riguarda l’efficienza dell’involucro le regole cogenti diventano più restrittive. Viene praticamente riscritto l’allegato C nel quale si confermano i valori dei fabbisogni di energia primaria limite per la climatizzazione invernale negli edifici residenziali della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme (definiti in funzione del rapporto S/V e dei Gradi giorno della località) che però vengono resi più restrittivi con una gradualità a due step: al primo gennaio 2008 e al primo gennaio 2010. Per tutti gli altri edifici si introducono parallelamente valori limite del fabbisogno di energia primaria, riferiti però non alla superficie ma al volume (kWh/m3 anno anziché kWh/m2 anno).
Diventano più restrittivi i valori delle trasmittanze limite. Vengono anticipati al gennaio 2008 i limiti che con il vecchio 192 avrebbero dovuto entrare in vigore nel 2009 e al gennaio 2010 è prevista una ulteriore restrizione.
Anche nel nuovo 192 viene mantenuta la possibilità di evitare il calcolo ai progettisti purché sia garantita l’applicazione del valori limite di trasmittanza riportati nelle tabelle. Nel caso però si scelga il calcolo analitico, quindi si garantisca il rispetto del valore limite del fabbisogno di energia primaria, le trasmittanze delle strutture non possono essere superiori del 30% rispetto a quelle riportati nelle tabelle: viene introdotta quindi una doppia garanzia tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale.
L’obiettivo del 2010 consentirà di ridurre entro tre anni i fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto agli attuali valori.
Il nuovo 192 pone inoltre delle restrizioni per prevenire i consumi energetici dovuti alla climatizzazione estiva. Tutti gli edifici devono essere dotati di sistemi di schermatura per il controllo della radiazione solare. Per gli edifici residenziali, con esclusione dei collegi, conventi, case di pena e caserme, il rapporto tra la superficie trasparente e quella opaca dell’involucro edilizio non può essere superiore a 0,2, tale valore è portato a 0,5 per gli edifici adibiti ad attività sportive e per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Il Sole a tutto campo

Un elemento che caratterizza fortemente questo decreto è la cogenza nell’utilizzo del solare termico e del solare fotovoltaico.
Nel vecchio 192 il solare termico era obbligatorio per gli edifici pubblici o a uso pubblico: veniva così ripresa, anche se con maggiore enfasi, una norma già presente nella legge 10/91, ma quasi mai applicata. Per gli altri edifici non pubblici il solare non era obbligatorio ma era obbligatoria la predisposizione. Nel nuovo 192, invece, il 50% dell’energia termica primaria necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere prodotto con un impianto solare termico di qualità ed efficienza certificata, conformemente alla normativa europea.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, e di ristrutturazione degli stessi, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici.
Il nuovo 192 non può essere visto come una azione isolata, ma deve essere più correttamente inserito all’interno di una più ampia strategia, portata avanti dal nuovo Governo. La stessa Finanziaria 2006 prevede interessanti agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti ma anche agevolazioni per gli edifici nuovi ad alte prestazioni energetiche.
Lo scorso 12 ottobre è stata, inoltre, presentata, sempre dal ministero dello Sviluppo Economico agli operatori del settore la bozza del decreto sul conto energia per il fotovoltaico: grazie alla semplificazione apportata, l’iter burocratico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sarà più snella.
Il pacchetto di leggi e decreti che il nuovo Governo sta emanando diventano una azione forte che, tra obblighi e incentivi, dovrebbe davvero orientare il mercato del settore edilizio, non solo per il nuovo, ma anche per l’esistente che è, e rimane, il vero nodo, nella strada per contribuire a risolvere problemi che da troppo tempo non vengono accantonati. Con un obiettivo parallelo, non meno importante, di trasformare la oramai cronica crisi energetica in una opportunità di mercato se è vero che il solo mercato del solare termico, che lo scorso anno con grandi sforzi è arrivato a produrre 72.000 m2 di collettori solari, potrà aspirare a raggiungere in poco tempo la soglia di 500.000 m2 all’anno.
Se il nuovo 192 passerà l’esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata senza subire sostanziali modifiche un passo in avanti sarà stato fatto. Altri passi non meno importanti si dovranno fare. In un contesto economico nel quale l’efficienza energetica può diventare elemento di crescita del mercato la certificazione energetica non è un dettaglio da poco. I nuovi edifici saranno sicuramente più prestanti, ma costeranno di più: la misura della loro qualità energetica attraverso la certificazione dovrà essere chiara, efficace, diretta ma soprattutto rigorosa e credibile. Fondamentale sarà il contributo delle linee guida che il Ministero dello Sviluppo economico si è impegnato a redigere: lavoro non facile in una situazione in cui gli enti locali, a cominciare dalle Regioni, si sono già mossi in virtù dell’articolo sulla “cedevolezza” contenuto nel vecchio ma ancora attuale 192 e confermato nel nuovo.
Per il successo del nuovo 192, ma anche delle altre iniziative che si stanno avviando, saranno fondamentali le azioni di accompagnamento, previste nel decreto, che si dovranno però concretizzare all’internodi un panorama che offre scenari complessi. Ma questa è un’altra storia: con il nuovo 192 il dado è tratto.

Giuliano Dall’O’

12 dicembre 2006

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